Tutela legale della parodia e della satira - 锝 ~【TECNEZIO】☭
TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA
Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio
1941), estratto dall’articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno di carattere creativo […]
, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione."
Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che
è realizzato dall’ingegno creativo è protetto dai Diritti
d’Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno
riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è
un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore,
quindi al Parodista.
Legge citata, estratto dall’articolo 3: "Le opere collettive,
costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno
carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine […] artistico, […] sono protette
come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
Questa legge è piuttosto importante nell’ambito della
parodia. Si indica che un’opera creata unendo altre opere o parti di
esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di
una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come
opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d’autore
già esistenti.
Legge citata estratto dall’articolo 4: "Senza pregiudizio dei
diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette
le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali […] le
trasformazioni da una in altra forma […] artistica, le modificazioni ed
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni
non costituenti opera originale."
In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte
eseguite ad un’opera già esistente (nel caso della parodia una
nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte,
effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza
pregiudizio di diritti d’autore già esistenti.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto
dall’articolo 5: "Sono esentati dal diritto […] gli atti di
riproduzione […] privi di rilievo economico proprio che sono […] parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico […]", in
particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l’utilizzo avvenga a scopo
di caricatura, parodia o pastiche."
Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo
senso, la legge specifica che è possibile distribuire un’opera
parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti
d’autore già esistenti.
Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in
Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in
Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A
questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va
premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre
in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non
richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione
economica. L'opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e
giammai, neanche in parte, all'autore dell'opera parodiata."
Articolo 21 della Costituzione Italiana, "Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". E' dunque assicurato il
diritto "di satira come diritto fondamentale costituzionale".
Questo articolo sancisce la libertà di creare parodie e di
esprimersi.